La normativa relativa alla negoziazione sulle valute è stata per lungo tempo assente o comunque poco chiara ai fini della dichiarazione del capital gain, cioè la tassazione sui profitti realizzati con le operazioni di trading. Il D.Lgs. 461/97, “riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi”, ha introdotto in Italia la tassazione sui capital gains con un’aliquota fissa del 12,5% ( a seguito della manovra finanziaria estiva, l’aliquota applicata, anche sulle plusvalenze del Forex, salirà al 20% a partire dal 1° Gennaio 2012) . Prelevare (e versare) la tassa è un compito che spetta direttamente all’intermediario finanziario se funge da sostituto d’imposta. Il trader può scegliere se aderire a un regime di risparmio gestito o amministrato. L’alternativa per il trader-contribuente è adempiere gli oneri fiscali nella dichiarazioni dei redditi, dopo aver conosciuto, grazie al proprio intermediario, il giusto importo totale relativo ai profitti (plusvalenze) o alle perdite (minusvalenze). Per ciò che concerne il mercato delle valute a pronti (cioè cash, spot), una vecchia circolare dell’Agenzia delle Entrate inquadrava i profitti sui cambi non come possibili “redditi da capitale” ma al massimo come “redditi diversi”. Insomma, fino a qualche tempo fa la tassazione sul Forex spot è stata praticamente inesistente.
Tuttavia, con la recente esplosione del mercato delle piattaforme di forex trading anche a favore del pubblico retail, la normativa ha subito delle modifiche fondamentali. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione N. 67/E del 6 luglio 2010 avente per oggetto “Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni nel mercato forex – articolo 67 del Tuir” ha messo fine al dibattito sulla possibilità di tassare o meno i profitti conseguiti con le operazioni di trading sul forex spot. L’interrogazione all’Agenzia delle Entrate ha sancito che le plusvalenze realizzate con operazioni di trading sul forex spot devono essere soggette alla tassazione del 12,5% (al 20% dall’1/1/2012). Il nodo cruciale per giungere a questa conclusione è stato sciolto dopo aver capito l’effettivo funzionamento del mercato e del meccanismo di rollover. Il fisco ha fatto così rientrare le operazioni di forex spot nel campo disciplinato dall’art. 67 del Tuir, comma 1, lettera c-quinquies. Questa lettera prevede che costituiscono plusvalenze soggette a tassazione anche quelle realizzate “mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”. Con l’emanazione di questa circolare, le valute vengono quindi inquadrate alla stregua di prodotti derivati come i CFD o i futures. La tassazione è prevista sulle plusvalenze realizzate nel corso della seduta di trading, anche in caso di mancato rollover. Tuttavia, non è stata chiarita la possibilità di ottenere la deducibilità delle minusvalenze come avviene ad esempio con l’investimento sulle azioni.
L’Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sulla questione della tassazione del Forex con la circolare 102/E (ottobre 2011), che ha modificato la portata della precedente interpretazione stabilendo (oltre alla possibilità di garantire l’anonimato del trader senza compilare la parte del So del mod 770), in sintesi che:
“Ciò posto, considerato che l’interpretazione della disciplina fiscale delle operazioni finanziarie non può prescindere dalle disposizioni civilistiche che regolano le medesime operazioni, è necessario tener conto della nuova qualificazione operata dal TUF. Pertanto, si ritiene che i contratti in esame debbano essere ricondotti tra i rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR, i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva (ovvero con aliquota del 20%) a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.Ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del TUIR i suddetti redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.”
Per leggere la circolare completa, clicca qui e leggi la documentazioni su Agenziaentrate.gov.it.
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